Le novità

Come si paga l’Imu 2013 a Ravenna? Per illustrare le principali informazioni riguardanti la tassa sugli immobili l’ufficio di Ravenna Entrate, società alla quale il Comune ha affidato la gestione e riscossione della maggior parte delle proprie entrate, tributarie (IMU, ICI, TOSAP, diritti di affissione, imposta di pubblicità, imposta di soggiorno, ecc.), patrimoniali (affitti, canoni di concessione, ecc.) ed assimilate (rette servizi scolastico-educativi, multe, ecc.), ha elaborato una nota informativa per i cittadini. 

Il  presupposto  dell’imposta  municipale  propria  è  il possesso  di  fabbricati,  di  aree
fabbricabili  e  di  terreni  agricoli  siti  nel  territorio  dello  Stato,  a  qualsiasi  uso
destinati,  compresi  quelli  strumentali o  alla cui  produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. 

La principale novità riguarda la sospensione del versamento in acconto per alcune categorie di immobili:

“Per  l’anno  2013 – spiega Ravenna Entrate –  il  versamento  della  prima  rata  dell’Imposta  Municipale  Propria  è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a)  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi  i  fabbricati  classificati
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b)  unità  immobiliari  appartenenti  alle cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,
adibite  ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei  soci  assegnatari,
nonché alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti  autonomi  per  le  case
popolari (ex IACP- attuali ACER) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione
dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
c)  terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del
D.L. 201/11.
 
Ai sensi del DL 54/13, per le categorie di immobili sopra indicati, il versamento della
rata  di  giugno  è  sospeso,  nelle  more  di  una  complessiva  riforma  della  disciplina
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. In caso di mancata adozione della
riforma,  il  versamento  della  prima  rata  per  tali  immobili  è  fissato  al  16  settembre
2013. 

 
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano  come  “unica  unità  immobiliare”,  nel  quale il  possessore  e  il  suo  nucleo
familiare  dimorano  abitualmente  e  risiedono  anagraficamente.   Nel  caso  in  cui  i
componenti  del  nucleo  familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza
anagrafica  in  immobili  diversi  situati  nel  territorio  comunale,  le  agevolazioni  per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono
esclusivamente  quelle  classificate  nelle  categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella
misura  massima  di  un’unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali
indicate, anche se iscritte in catasto “unitamente all’unità ad uso abitativo”. 
 
DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE 

Dall’imposta  dovuta  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la
quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione di € 200 è maggiorata di €
50  per  ciascun  figlio  di  età  non  superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo della detrazione per i figli non può superare il tetto di € 400, la

detrazione complessiva può essere, quindi, al massimo, di € 600. 
CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO 
(Versamento acconto 2013 sospeso)
L’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di
separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Il
soggetto  passivo  IMU  è  esclusivamente  l’assegnatario,  mentre  il  coniuge  non
assegnatario,  anche  se  proprietario  dell’abitazione,  per  intero  o  per  quota,  non  è
tenuto al versamento dell’imposta.
 

ANZIANI O DISABILI IN ISTITUTO DI RICOVERO
(Versamento acconto 2013 sospeso)
Ai  fini  IMU,  è  considerata  direttamente  adibita  ad abitazione  principale,  con conseguente  applicazione  dell’aliquota  ridotta  e  della  detrazione,  l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a condizione che la stessa non risulti locata.  
Modalità di versamento:  
ACCONTO entro il 17 giugno 2013: il versamento va effettuato in misura pari al 50 per cento di quanto dovuto per l’intero anno 2013, utilizzando le aliquote stabilite dal Comune per l’anno 2012;  
SALDO entro il 16 dicembre 2013:  il  versamento  a  conguaglio  deve  essere  effettuato  sulla  base  delle  aliquote  relative  all’anno  2013,  la  cui  delibera  è attualmente in corso di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale”.  
 
Per informazioni è possibile rivolgersi agli  Uffici  di  Ravenna  Entrate,  in  via  Magazzini  Anteriori  1  –  Ravenna: 
•  Tel. :    0544 424632 – 424618 – 424611 
•  fax:     0544 424612
•  sito:     www.ravennaentrate.it 
•  e-mail: info@ravennaentrate.it
•  pec:     postacert@pec.ravennaentrate.it
 
(in allegato il testo integrale della nota informativa)