
Le novità
Come si paga l’Imu 2013 a Ravenna? Per illustrare le principali informazioni riguardanti la tassa sugli immobili l’ufficio di Ravenna Entrate, società alla quale il Comune ha affidato la gestione e riscossione della maggior parte delle proprie entrate, tributarie (IMU, ICI, TOSAP, diritti di affissione, imposta di pubblicità, imposta di soggiorno, ecc.), patrimoniali (affitti, canoni di concessione, ecc.) ed assimilate (rette servizi scolastico-educativi, multe, ecc.), ha elaborato una nota informativa per i cittadini.
Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso
destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
La principale novità riguarda la sospensione del versamento in acconto per alcune categorie di immobili:
“Per l’anno 2013 – spiega Ravenna Entrate – il versamento della prima rata dell’Imposta Municipale Propria è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari (ex IACP- attuali ACER) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione
dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del
D.L. 201/11.
Ai sensi del DL 54/13, per le categorie di immobili sopra indicati, il versamento della
rata di giugno è sospeso, nelle more di una complessiva riforma della disciplina
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. In caso di mancata adozione della
riforma, il versamento della prima rata per tali immobili è fissato al 16 settembre
2013.
urbano come “unica unità immobiliare”, nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto “unitamente all’unità ad uso abitativo”.
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione di € 200 è maggiorata di €
50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo della detrazione per i figli non può superare il tetto di € 400, la
detrazione complessiva può essere, quindi, al massimo, di € 600.
CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO
(Versamento acconto 2013 sospeso)
L’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Il
soggetto passivo IMU è esclusivamente l’assegnatario, mentre il coniuge non
assegnatario, anche se proprietario dell’abitazione, per intero o per quota, non è
tenuto al versamento dell’imposta.
(Versamento acconto 2013 sospeso)
Ai fini IMU, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
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