
Sì e no, attenzione alla “mega-multa”
Foto dei figli sui Social, si può?
E’ una moda sempre più diffusa, le mamme e i papà che “postano” le foto dei propri figli minorenni sono sempre di più.
I motivi per cui si continua a praticare ciò in maniera sempre più “di massa” sono moltissimi e variano da persona a persona: si va dalla semplice condivisione con amici e parenti magari lontani, all’esibizionismo sempre più tipico di questa “Era Social”.
Ma fate attenzione perché il rischio c’è, tale abitudine non è infatti esente da danni.
Questi ultimi possono essere morali per i bambini i quali possono sentirsi (anche crescendo) danneggiati nella loro integrità e dignità da una foto pubblicata online e, invece, pecuniari per i genitori che non rispettano la volontà o i diritti dei bambini.
Sanzioni salatissime sono previste per chi non si attenga alle normative, si arriva persino a 10mila euro di multa.
Chiariamo allora alcuni punti:
La pubblicazione di una fotografia online si inquadra nel trattamento di dati personali e sensibili e costituisce interferenza nella vita privata del minore, per questo motivo è necessario fare molta attenzione nel pubblicare immagini di minori, anche se si tratta dei propri figli.
Occorre inoltre non dimenticare nella maniera più assoluta il pericolo che costituisce la possibilità per chiunque di scaricare sui propri dispositivi le foto pubblicate online, esponendo così i propri figli o qualunque minorenne a diventare facile mirino di siti pericolosi come quelli pedo-pornografici.
Inoltre una recente sentenza del tribunale di Mantova (novembre 2017) ha stabilito che per la pubblicazione delle foto dei figli occorre il consenso di entrambi i genitori, in assenza dell’accordo dei due genitori, la foto non è pubblicabile.
Tale provvedimento arriva a seguito di un caso che ha visto il papà di due bimbi (3 anni e mezzo la bimba, uno e mezzo il più piccolo) presentare ricorso contro la ex moglie in quanto quest’ultima era accusata di “postare assiduamente” le foto dei due bambini.
L’uomo ha allora chiesto al giudice di rivedere le condizioni regolanti i rapporti genitori/figli “alla stregua di supposti gravi comportamenti diseducativi posti in essere dalla madre”.
“Comportamento questo – ha scritto il Tribunale di Mantova – che integra violazione della ‘tutela dell’immagine’, contemplata dall’articolo 10 del codice civile, della ‘tutela della riservatezza dei dati personali’, prevista dal Codice della privacy, nonché della Convenzione di New York nel punto in cui stabilisce che ‘nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione’ e che ‘il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti’”.
Ecco cosa dice la legge
- Art.10 del Codice Civile: “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”. La norma tutela l’interesse del soggetto in modo che la sua immagine non venga diffusa o esposta pubblicamente, e va ricollegato con gli artt. 96-97 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941).
- L’art. 96, nello specifico, impedisce che l’immagine di una persona possa essere esposta, pubblicata o messa in commercio senza consenso di questa (primo limite è quindi la volontà del soggetto tutelato).
- L’art. 97, invece, da un lato permette la riproduzione quando questa risulti giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, ovvero dal collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico; d’altro lato, vieta l’esposizione o la messa in commercio dell’immagine quando ciò rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della persona ritratta.
In caso di abuso dell’immagine, l’interessato - o uno degli stretti congiunti sopra elencati – potrà ottenere dal giudice l’ordine inibitorio di cessazione dell’abuso, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali (v. 2043) e non patrimoniali (v. 2059) subiti.
La protezione dell’immagine spetta in primis alla persona (fisica ma anche giuridica) interessata: vi è però l’estensione del diritto ad agire in giudizio anche ai familiari/parenti più prossimi (coniuge, genitori e figli), nell’ottica costituzionalmente orientata di solidarietà familiare.
Raggiunti i 16 anni di età e comunque tassativo l’obbligo di ottenere il consenso per la pubblicazione da parte del diretto interessato.