
Cosa cambia per gli adempimenti fiscali e previdenziali – In arrivo la Cig per i dipendenti e fino a 3mila euro per gli autonomi
Nuove regole per le imprese che hanno subito danni da alluvione. Dal 2 giugno 2023, infatti, sono entrate in vigore le misure urgenti contenute nel decreto legge 1° giugno 2023, n. 61 che, per gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, prevede interventi a favore dei territori colpiti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi (art. 1)
Per i soggetti (imprese individuali, società di capitali, lavoratori autonomi) che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o operativa nei suddetti territori è prevista la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi a versamenti e adempimenti tributari e contributivi, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione opera anche per i versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute per addizionali regionale e comunale dell’imposta del reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti indicati, in qualità di sostituti d’imposta. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 20 novembre 2023.
Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali (art. 7)
Il decreto prevede integrazioni al reddito:
- erogate con pagamento diretto da parte dell’INPS, che provvederà a indicare termini e modalità di presentazione delle domande;
- incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto e con i trattamenti previsti in favore dei lavoratori appartenenti al settore agricolo.
Ai lavoratori subordinati del settore privato, che alla data del 1° maggio sono residenti, domiciliati o lavorano in un’impresa con sede legale o operativa in uno dei suddetti territori, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari (dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio, del 23 e del 25 maggio), l’integrazione al reddito, è concessa con relativa contribuzione figurativa, ed è pari all’importo mensile massimo previsto per le integrazioni salariali. L’integrazione al reddito è riconosciuta ai lavoratori per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa e, comunque, nel limite massimo di novanta. L’integrazione al reddito è altresì riconosciuta ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori.
L’impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale, all’interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione, all’inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero all’inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale.
La misura è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione lavorativa, nel limite massimo di quindici. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate. I datori di lavoro che presentano domanda per tali integrazioni sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dalla disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali.
I periodi di concessione del beneficio non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dalla normativa ordinaria sui trattamenti di integrazione salariale ed è prevista l’esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale.
Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi (art. 8)
In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che alla data del 1° maggio 2023 risiedano, siano domiciliati o operino esclusivamente – o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente – in uno dei Comuni suindicati e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 è riconosciuta una indennità una tantum nella misura di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque per un massimo complessivo di 3.000 euro erogata dall’INPS, a domanda.