Niente pubblicità sui veicoli per il trasporto dei disabili

Corte costituzionale e ministero di fatto bloccano per questi mezzi la possibilità di circolare

Una circolare del Ministero degli Interni del febbraio 2020 aveva già chiarito che anche i mezzi delle associazioni di volontariato sociale che trasportano cittadini con difficoltà motorie, non possono circolare se sulla superficie dei veicoli sono applicati spazi pubblicitari di attività terze. In tal caso, infatti, si viola l’articolo 57 del regolamento attuativo dell’articolo 24 del Codice della Strada. Il Codice della Strada prevede deroghe unicamente per i taxi, per gli automezzi che effettuano servizio pubblico di linea e per le carrozzelle trainate da cavalli.  E la  Corte Costituzionale ha poi dichiarato inammissibili le questioni poste dal Tribunale ordinario di Roma: per cui rimane vietata in tutta Italia la circolazione dei mezzi con pubblicità di terzi, in uso a centinaia di associazioni per il trasporto disabili.

Un problema enorme per le associazioni e per gli Enti pubblici che contano su questi mezzi, generalmente concessi in comodato gratuito da società di lucro che raccolgono spazi pubblicitari apposti sulla carrozzeria, per erogare servizi alla cittadinanza. Manca infatti la prevista modifica al regolamento stradale che ammette la pubblicità conto terzi su questo tipo di veicoli nonostante la norma che la sdogana risalga al 2010. Lo ha chiarito il ministero dell’interno con la circolare del 3 febbraio 2020. La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall’art. 57 del regolamento stradale con differenti prescrizioni tra autovetture ad uso privato, veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, i taxi e gli altri veicoli. Sui veicoli ad uso privato non è ammessa alcuna pubblicità nell’interesse di terzi. Con l’art. 5 della legge 120/2010 era stato previsto che «il governo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l’articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento rilasciato dal comitato olimpico nazionale italiano». Questa disposizione però è rimasta lettera morta. Ciononostante alcune ditte hanno iniziato ad effettuare proposte di acquisizione di veicoli in comodato d’uso gratuito da destinarsi al trasporto disabili, previa apposizione di pubblicità sulla carrozzeria dei veicoli. In sostanza l’associazione di volontariato eserciterebbe di fatto un trasporto in conto proprio con veicoli pieni di pubblicità, facendo leva sull’innovativo concetto di introdotto dalla legge 120/2010, anche in mancanza del regolamento di attuazione. Alla richiesta di chiarimenti, il ministero ha chiarito che la pubblicità su questi veicoli non è conforme alla legge.